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Art. 15 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Gli organi dell'Associazione sono:
Assemblea dei soci;
Comitato di gestione;
Presidente;
Collegio dei Revisori dei Conti;
Collegio dei Probiviri.
Art.16 - ASSEMBLEA DEI SOCI
L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione
dell'Associazione.
È convocata almeno due volte l'anno in via ordinaria per l' apporvazione dei bilanci preventivo e
consuntivo e in via straordinaria, quando sia necessaria o sia richiesta dal Comitato di Gestione o da almeno
50 soci con motivazione scritta.
In prima convocazione è valida se è presente la maggioranza dei soci iscritti, in seconda
convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti in proprio o per delega.
La convocazione è effettuata con avviso affisso all'albo della sede, almeno quindici giorni prima e
con altre eventuali forme di pubblicità.
Art. 17 - COMPITI DELL' ASSEMBLEA
L' assemblea ha i seguenti compiti:
elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali del1'Assoicazione;
approva i bilanci preventivo e consuntivo;
approva i regolamenti interni e le convenzioni;
effettua proposte per le attività istituzionali, complementari e commerciali;
delibera le modifiche dello statuto e l'eventuale scioglimento dell'Assoicazione;
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degl i intervenuti all'assemblea
validamente costituita.
Per le modifiche dello statuto e lo scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole
della maggioranza secondo la normativa di legge vigente.
È data facoltà a ciascun socio di farsi rappresentare in assemblea.
Ogni socio, in maggiore età, ha diritto a un voto e potrà essere portatore al massimo di una
o due deleghe.
All' apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente e un segretario che dovranno sottoscrivere
il verbale finale.
Art. 18 - COMITATO DI GESTIONE
Il Comitato di gestione è composto da 9 a 21 membri eletti dall'Assemblea tra i propri soci nel rispetto
del voto singolo di cui all'art. 2532 c.c. e del criterio delle pari opportunità.
Il Comitato di gestione è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei
suoi membri.
I componenti il comitato di Gestione svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica tre anni
e sono rieleggibili.
Art.19 - ELEZIONE COMITATO DI GESTIONE
I componenti del comitato di gestione sono eletti tramite elezioni da indirsi con almeno 30 giorni di aniticipo
sulla data prevista di scadenza.
A tutte le operazioni elettorali presiede la Commissione elettorale che è composta da tre membri soci non
candidati alle elezioni. Essa è eletta dall'assemblea ordinaria; è anche suo compito predisporre il
seggio elettorale.
Le elezioni si svolgeranno a scheda segreta o con votazione palese conformemente alle scelte dell'assemblea.
Art. 20 - RIUNIONE DEL COMITATO DI GESTIONE
Il comitato di gestione è l'organo esecutivo dell'Associazione. Si riunisce più volte l'anno ed è
convocato:
dal Presidente;
da almeno 1/3 dei componenti del Comitato di Gestione, su richiesta scritta;
da almeno il 15% dei Soci con richiesta motivata e scritta.
Art.21 - COMPITI DEL COMITATO DI GESTIONE
Il Comitato di Gestione nella prima seduta dopo le elezioni elegge tra i propri membri:
il presidnete;
uno o più Vice-Presidenti;
il Tesoriere;
il Segretario.
Il Comitato di Gestione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nell'ambito della linee
generali fissate dall' Assemblea.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
predisporre gli atti da sottoporre all' Assemblea;
dare esecuzione alle delibere assembleari;
formalizzare gli atti per la gestione dell' Associazione;
elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e
delle entrate, per attività istituzionali, complementari e commerciali, relatuve all' esercizio annuale
successivo;
elaborare il bilancio consuntivo che deve contenbere le singole voci di spesa e di entrata, suddivise tra le
attività istituzionali complementari e commerciali, relative al periodo di un anno;
stabilire i rimborsi agli associati per le spese effettivamente sostenute per l'Associazione;
Di ogni riunione deve essere redatto il verbale.
Art.22 - PRESIDENTE
Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile ed è il legale rappresentatnte dell'Associazione a
tutti gli effetti.
Esso convoca e Presiede il Comitato di Gestione, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione.
Apre e chiude conti correnti bancari e postali, procede agli incassi da terzi e autorizza i pagamenti.
Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varia, previa approvazione del Comitato di
Gestione.
Art .23 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea dei
Soci al di fuori dei componenti del Comitato di Gestione.
Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità accerta le giacenze di cassa,
controlla la regolarità dei registri e redige verbale per ogni visita.
Controlla il bilancio cosnuntivo e predisone apposita relazione da allegare al bilancio consuntivo stesso.
Dura in Carica tre anni ed è eletto nel corso dell'Assemblea nella quale vengono eletti i componenti del Comitato
di Gestione.
Art.24 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti in Assemblea dura in carica
tre anni.
Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso sulle decisioni di espulsione.
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